domenica 14 giugno 2015

XI Giornata mondiale del donatore di sangue - 14 giugno 2015








"Thank you for saving my life"

è lo slogan  scelto dall'OMS per la
Giornata Mondiale del Donatore di Sangue 2015


L’Italia si distingue da molti altri paesi per la solidarietà espressa dai donatori di sangue che garantiscono ogni giorno oltre 8.500 eventi trasfusionali.
Dai dati pubblicati dal Centro Nazionale Sangue, relativi al 2014, rimane costante il numero dei donatori, oltre un milione e settecentomila per 3.083.654 unità raccolte, ma con un sensibile diminuzione dei nuovi donatori ed è questo che le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue AVIS, C.R.I., FIDAS E FRATRES riunite sotto il CIVIS vogliano sottolineare e rivolgersi alle nuove generazioni per favorire il necessario ricambio.
da  fratres.org 11.06.2015
ASSOCIAZIONE DONATORI DI SANGUE FRATRES - BARGA

Il Gruppo Donatori di Sangue di Barga fu costituito nel 1971
Oggi i donatori attivi della Fratres di Barga sono 350
il Presidente attuale è Gabriele Giovannetti, eletto nell'anno corrente.
il 13 Giugno 2015 si è svolta l'annuale Festa del Donatore Fratres di Barga, presso il centro Parrocchiale del Sacro Cuore. 
nel Comune di Barga sono presenti altri Gruppi di Donatori Fratres nelle frazioni di Castelvecchio Pascoli, Filecchio, Ponte All'Ania, Fornaci di Barga.

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VEDI DI SEGUITO IL REGOLAMENTO C.I.V.I.S. 
(fonte FIDAS)
COORDINAMENTO C.I.V.I.S (AVIS – CRI – FIDAS – FRATRES)
REGOLAMENTO NAZIONALE DEL C.I.V.I.S. CAPO I – NATURA E SCOPI



ART. 1 – E’ costituito in Roma, tra le organizzazioni di volontariato del sangue operanti sull’intero territorio nazionale, il Comitato Interassociativo del Volontariato Italiano del Sangue – CIVIS, già istituito e fondato a Perugia nel 1995, tra l’AVIS, FIDAS, FRATRES e Donatori Sangue C.R.I. Temporaneamente la sede del CIVIS è istituita di volta in volta presso la sede nazionale del portavoce di cui al seguente art. 8 del presente Regolamento.
ART. 2 – Il CIVIS è un comitato interassociativo di volontariato che non ha scopo di lucro ed ha struttura e organizzazione democratica. Le aderenti si impegnano a perseguire gli obiettivi condivisi attraverso comportamenti etici.
ART. 3 –L’autosufficienza trasfusionale italiana è elemento di rilievo strategico per il supporto alle prestazioni sanitarie basata sulla donazione associata, volontaria, responsabile, periodica e non remunerata. A tale scopo il CIVIS ha il compito di coordinare e rappresentare le esigenze delle varie realtà associative e/o federate, operanti nel territorio della nazione, al fine di rappresentare una voce univoca nei confronti delle istituzioni, per meglio perseguire i propri scopi.

ART. 4 – Nella consapevolezza che l’autosufficienza di sangue ed emocomponenti è subordinata anche all’attività delle Associazioni di Volontariato, il CIVIS ha lo scopo di collaborare con le pubbliche istituzioni, contribuendo attraverso l’esame ed i pareri circa tutte quelle questioni di carattere nazionale che concorrano :
a) al raggiungimento di un elevato grado di competenza professionale dei tecnici del settore; b) ad offrire la miglior tutela della salute sia dei donatori che dei riceventi;
c) ad incoraggiare e promuovere la cultura della donazione del sangue, e dei suoi emocomponenti.

ART. 5 – Le risorse economiche del CIVIS, necessarie per il perseguimento degli scopi sociali, sono così costituite:
a) quota associativa dell’organizzazione aderente stabilita annualmente dal comitato nazionale CIVIS, costituito dai Presidenti nazionali delle componenti aderenti.

b) eventuali provvidenze previste da atti normativi e/o amministrativi.
CAPO II – DIRITTI E OBBLIGHI DELLE ADERENTI.
ART. 6 – Le aderenti godono di pari diritti in seno al comitato e partecipano alle riunioni con diritto di voto.
Hanno l’obbligo:
a) di rispettare il presente regolamento e le direttive adottate dalle rappresentanze del
CIVIS;
b) di partecipare alle riunioni;
c) di contribuire alla realizzazione delle iniziative promosse sia a carattere nazionale,
che attraverso gli organismi di rappresentanza territoriale.
CAPO III – RAPPRESENTANZE E ORGANISMI
ART. 7 – La rappresentanza centrale del CIVIS è : il Comitato Nazionale (C. N.).
Sono, invece, organismi territoriali di rappresentanza del CIVIS :
- il Comitato Regionale (C. R.);
- il Comitato Provinciale (C. P.).
ART. 8 – Il Comitato nazionale è costituito dai presidenti nazionali delle associazioni,
consociazioni e/o federazioni costituenti il CIVIS, ovvero da altro rappresentante appositamente delegato.
Il C.N. viene presieduto a turno e con cadenza semestrale, dal presidente nazionale della componente che in quel momento lo rappresenta.

Il C. N. si riunisce, ordinariamente, ogni due mesi su convocazione del rappresentante, con l’obbligo che, almeno in due incontri annuali, siano presenti direttamente i presidenti nazionali.
I delegati, componenti il C. N., indicano al loro interno le modalità di convocazione delle riunioni operative.
Il C. N., può costituire apposite e specifiche commissioni di studio per eventuali esigenze, sanitarie e normative, che si dovessero presentare. Dette commissioni avranno piena autonomia organizzativa e operativa nello svolgimento del compito loro affidato, fermo restando l’obbligo che eventuali formalizzazioni vengano, comunque, effettuate dal C. N.
ART. 9 – Tutte le direttive del C. N., per essere valide e vincolanti, devono essere adottate all’unanimità. Ogni componente del C. N. può esprimere un solo voto.
Le deliberazioni del C. N. dovranno essere recepite dai rispettivi organi esecutivi delle singole organizzazioni componenti il CIVIS.
ART. 10 – Ove possibile il C. N. ha, altresì, il compito di promuovere l’istituzione di appositi Comitati Regionali che, disciplinati anch’essi dal presente regolamento, hanno ragione di esistere se costituiti da almeno due organizzazioni di cui al precedente art.1 del presente regolamento.
Il C. R., pur godendo di piena autonomia operativa, è tenuto al rispetto delle direttive del C. N.
Ove dovesse risultare opportuno, potranno essere costituiti i Comitati Provinciali, anch’essi disciplinati dal presente regolamento e tenuti al rispetto delle direttive nazionali e regionali se esistenti.
Roma, 16 marzo 2005 

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