17 MARZO
Giornata dell'unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera
La nota di Palazzo Chigi : il 17 marzo è una data dal forte valore simbolico per l'Italia e rappresenta quindi il punto di arrivo nel percorso dell'unificazione nazionale e, al tempo stesso, il punto di partenza del cammino verso il completamento dell'unificazione del Paese. È in questa data che centocinquanta anni fa, nel 1861, è stato proclamato il Regno d'Italia. Per questo motivo la nuova solennità civile quindi non comporta riduzioni degli orari negli uffici e nelle scuole perché rappresenta la sintesi di un anno intenso di celebrazioni ed eventi, quello appena trascorso, durante il quale si è celebrato il centocinquantesimo anniversario dell'unità d'Italia, con una vasta partecipazione della società civile e delle Istituzioni. Crea inoltre un'occasione nuova per tenere viva nella società civile e nelle istituzioni la memoria dell'anniversario.
Gazzetta Ufficiale N. 282 del 3 Dicembre 2012
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, nelle scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito delle attivita' finalizzate all'acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», sono organizzati percorsi didattici, iniziative e incontri celebrativi finalizzati ad informare e a suscitare la riflessione sugli eventi e sul significato del Risorgimento nonche' sulle vicende che hanno condotto all'Unita' nazionale, alla scelta dell'inno di Mameli e della bandiera nazionale e all'approvazione della Costituzione, anche alla luce dell'evoluzione della storia europea.
2. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1, e' previsto l'insegnamento dell'inno di Mameli e dei suoi fondamenti storici e ideali.
3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, la Repubblica riconosce il giorno 17 marzo, data della proclamazione in Torino, nell'anno 1861, dell'Unita' d'Italia, quale «Giornata dell'Unita' nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera», allo scopo di ricordare e promuovere, nell'ambito di una didattica diffusa, i valori di cittadinanza, fondamento di una positiva convivenza civile, nonche' di riaffermare e di consolidare l'identita' nazionale attraverso il ricordo e la memoria civica. La Giornata di cui al presente comma non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
4. Le regioni e le province autonome aventi competenza legislativa per i sistemi educativi delle comunita' linguistiche riconosciute danno attuazione alla presente legge nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6 della Costituzione.
5. Le attivita' di cui alla presente legge sono realizzate nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Le attivita' di cui alla presente legge sono realizzate nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 novembre 2012.
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Severino.
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Severino.
Legge 17 marzo 1861
Il Re Vittorio Emanuele assume il titolo di Re d’Italia
1861
PER GRAZIA DI DIO
RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME
DUCA DI SAVOIA, DI GENOVA, ECC., ECC., ECC.
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC., ECC.DUCA DI SAVOIA, DI GENOVA, ECC., ECC., ECC.
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
Il Re Vittorio Emanuele II assume per sè e pei suoi successori il titolo di Re d’Italia.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti dal Governo mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Torino addì 17 marzo 1861.
VITTORIO EMANUELE
C. Cavour. | M. Fanti. |
M. Minghetti. | T. Mamiani. |
G. B. Cassinis. | T. Corsi. |
F. S. Vegezzi. | U. Peruzzi. |
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